Roma.
(r.n.) L’Enel ha
identificato alcuni siti candidati
a ospitare le centrali
nucleari in Italia che potrebbero
entrare in produzione
già a partire dal 2018.
Lo ha affermato l’amministratore
delegato Fulvio
Conti che ha visitato, insieme
al ministro dello Sviluppo
economico Claudio
Scajola, la centrale nucleare
slovacca di Mochovce, dove
il gruppo italiano investirà
2,7 miliardi di euro entro
il 2013 per la realizzazione
delle unità 3 e 4.
« I nostri
tecnici –ha dichiarato Conti– stanno già lavorando per
l’individuazione dei siti, alcuni
dei quali sono già stati
identificati », attraverso studi di fattibilità condotti dal
gruppo, in attesa di conoscere
i criteri che verranno
dettati dai decreti attuativi.
Su quali siano questi siti, l’a.d. di Enel ha mantenuto il massimo riserbo: « Li teniamo chiusi in cassaforte », ha affermato. L’obiettivo è quello di iniziare la cantierizzazione « entro il 2013 » mentre « i tempi tecnici per la costruzione possono richiedere dai quattro ai cinque anni. In questo calendario ideale –ha aggiunto Conti– se ci trovassimo nel 2013 a mettere la prima pietra, l’ultima potrebbe arrivare nel 2018 e quindi la produzione potrebbe iniziare in quella data ».
Delega al Governo in materia nucleare.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifi uti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito defi nitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la defi nizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati [...] su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata [...], e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere fi nanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le
procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento
delle attività di costruzione, di esercizio
e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare i
siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme
di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei
siti, che soddisfi no le esigenze di tutela della salute della
popolazione e dell’ambiente;
c) riconoscimento di benefìci diretti alle
persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel
territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella
costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle
quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli
utenti finali;
d) previsione delle modalità che i titolari di
autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione
dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento
degli impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifi ci predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), e università;
f) determinazione delle modalità di esercizio
del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento
delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto
dall’articolo 120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l’esercizio di
impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti
per la messa in sicurezza dei rifi uti radioattivi o per lo
smantellamento di impianti nucleari a fi ne vita e tutte le opere
connesse siano considerati attività di preminente interesse
statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su
istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza
unificata [...], e successive modificazioni, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [...]
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